Art. 34
                Ingresso e soggiorno per cure mediche
    1.  Lo  straniero  che  intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno  specifico  visto  di
ingresso  ed  il  relativo  permesso  di  soggiorno.  A tale fine gli
interessati  devono  presentare  una  dichiarazione  della  struttura
sanitaria  italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono  attestare  l'avvenuto  deposito  di  una   somma   a   titolo
cauzionale,  tenendo  conto  del  costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal  regolamento  di
attuazione,  nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto
e alloggio per l'accompagnatore e per  il  periodo  di  convalescenza
dell'interessato.  La  domanda  di rilascio del visto o di rilascio o
rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un  familiare  o
da chiunque altro vi abbia interesse.
    2.  Il  trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso
di soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito  nell'ambito  di
programmi  umanitari  definiti  ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  come
modificato  dal  decreto  legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del ministero della Sanita', d'intesa con il ministero
degli Affari  esteri.  Le  aziende  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere,   tramite   le  regioni,  sono  rimborsate  delle  spese
sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
    3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una  durata  pari
alla  durata  presunta  del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
    4. Sono fatte salve le  disposizioni  in  materia  di  profilassi
internazionale.
 
          Nota all'art. 34:
            -  Per  completezza si riporta il testo vigente dell'art.
          12, comma 2, nonche' la lettera c), dello stesso comma, del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   (per
          l'argomento v. nelle note all'art.  33):
            "2.  Una  quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di:
             a)-b) (Omissis);
             c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
          ospedaliere,   tramite   le   regioni,   delle   spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri".