Art. 36
                     Istruzione degli stranieri.
                      Educazione interculturale
    1.  I  minori  stranieri  presenti  sul  territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano  tutte  le  disposizioni
vigenti  in  materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
    2. L'effettivita' del diritto  allo  studio  e'  garantita  dallo
Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione
di  appositi  corsi  ed  iniziative  per l'apprendimento della lingua
italiana.
    3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche  e
culturali  come  valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte  alla  accoglienza,  alla  tutela  della
cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
    4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla  base  di  una  rilevazione  dei  bisogni  locali  e   di   una
programmazione  territoriale  integrata,  anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari  dei  Paesi  di  appartenenza  e  con  le organizzazioni di
volontariato.
    5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro  di  una  programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
    a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante  l'attivazione  di  corsi  di  alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
    b) la  realizzazione  di  un'offerta  culturale  valida  per  gli
stranieri  adulti  regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    c)  la  predisposizione  di  percorsi  integrativi  degli   studi
sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
    d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
    e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel  quadro  di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
    6.  Con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le  disposizioni  di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
    a)   delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici  progetti
nazionali e locali, con particolare  riferimento  all'attivazione  di
corsi  intensivi  di lingua italiana, nonche' dei corsi di formazione
ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e  docente  delle
scuole  di  ogni  ordine  e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
    b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi  effettuati  nei  Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonche' dei criteri e delle  modalita'  di  comunicazione
con  le  famiglie  degli  alunni  stranieri,  anche  con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
    c) dei criteri per  l'iscrizione  e  l'inserimento  nelle  classi
degli  stranieri  provenienti  dall'estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle  classi  e  per  l'attivazione  di  specifiche
attivita' di sostegno linguistico;
    d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
 
          Nota all'art. 36:
            Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, v. nelle note all'art. 1.