Art. 37
                 Accesso ai corsi delle universita'
    1.  In  materia  di  accesso  all'istruzione  universitaria  e di
relativi interventi per il  diritto  allo  studio  e'  assicurata  la
parita'  di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei
limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.
    2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti  delle  loro
disponibilita'    finanziarie,    assumono    iniziative   volte   al
conseguimento degli obiettivi  del  documento  programmatico  di  cui
all'articolo  3,  promuovendo  l'accesso  degli  stranieri  ai  corsi
universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre  1990,  n.
341,  tenendo  conto  degli  orientamenti  comunitari  in materia, in
particolare  riguardo  all'inserimento  di  una  quota  di   studenti
universitari  stranieri,  stipulando  apposite  intese con gli atenei
stranieri  per  la  mobilita'   studentesca,   nonche'   organizzando
attivita' di orientamento e di accoglienza.
    3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
    a)  gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di  stu-
dio,  anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia
di copertura economica da  parte  di  enti  o  cittadini  italiani  o
stranieri  regolarmente  soggiornanti  nel  territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi  sufficienti  di
sostentamento da parte dello studente straniero;
    b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di stu-
dio  e  l'esercizio  in  vigenza  di  esso  di  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
    c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al  primo,  in
coordinamento  con  la  concessione  delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio  universitario  e
senza obbligo di reciprocita';
    d)  i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformita'  di  trattamento  in  ordine  alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
    e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
    f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
    4.  In  base  alle  norme  previste  dal  presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate
dalle universita',  e'  disciplinato  annualmente,  con  decreto  del
ministro   degli   Affari   esteri,   di  concerto  con  il  ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  con  il
ministro  dell'Interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di  soggiorno  per  l'accesso  all'istruzione  universitaria
degli  studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto
e'  trasmesso  al  Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere delle
Commissioni  competenti  per  materia  che  si  esprimono   entro   i
successivi trenta giorni.
    5.  E'  comunque  consentito  l'accesso  ai corsi universitari, a
parita' di condizioni  con  gli  studenti  italiani,  agli  stranieri
titolari  di  carta  di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi  familiari,  per
asilo  politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, Ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti in  possesso  di  titolo  di
studio  superiore  conseguito  in Italia o, se conseguito all'estero,
equipollente.
 
          Nota all'art. 37:
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre
          1990,  n.  341   (Riforma   degli   ordinamenti   didattici
          universitari):
            "Art.  1  (Titoli  universitari).  -  1.  Le  universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
             a) diploma universitario (DU);
             b) diploma di laurea (DL);
             c) diploma di specializzazione (DS);
             d) dottorato di ricerca (DR)".