Art. 39
                         Assistenza sociale
    1.  Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un  anno,  nonche'  i  minori
iscritti  nella  loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro permesso di
soggiorno, sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza  sociale,  incluse  quelle  previste  per  coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,  per  i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.