Art. 43
             Fondo nazionale per le politiche migratorie
    1.  Presso  la presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  migratorie,  destinato   al
finanziamento  delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e
44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello  Stato,  delle
Regioni,  delle  Province  e  dei  Comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di  cui  al  comma  3,  e'
stabilita  in  lire  12.500  milioni  per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000  milioni  per  l'anno  1999.
Alla  determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresi' le somme derivanti  da  contributi  e  donazioni
eventualmente   disposti  da  privati,  enti,  organizzazioni,  anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea,  che  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo.  Il  Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i  ministri  interessati.
Il   regolamento   di  attuazione  disciplina  le  modalita'  per  la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
    2. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni  adottano,  nelle
materie  di  propria  competenza,  programmi  annuali  o  pluriennali
relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione,
con  particolare  riguardo  all'effettiva   e   completa   attuazione
operativa  della presente legge e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative,  di  integrazione  e  di
promozione  di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i
criteri e le modalita'  indicati  dal  regolamento  di  attuazione  e
indicano  le  iniziative  pubbliche  e  private  prioritarie  per  il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
    3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge e comunque da data non successiva al  1  gennaio
1998,  il  95  per  cento  delle  somme  derivanti  dal  gettito  del
contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge  30  dicembre
1986,  n.    943,  e'  destinato al finanziamento delle politiche del
Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette  somme  sono  versate
dall'Inps  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere assegnate
al predetto Fondo. Il contributo di cui  all'articolo  13,  comma  2,
della legge 30 dicembre 1986, n.  943, e' soppresso a decorrere dal 1
gennaio 2000.
 
          Note all'art. 43:
            -  Per  completezza si riporta il testo vigente dell'art.
          11, comma 3, nonche' la lettera  d),  dello  stesso  comma,
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di  contabilita'  generale  dello  Stato  in   materia   di
          bilancio):
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             a)-c) (Omissis);
             d) la determinazione, in apposita tabella,  della  quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria".
            - L'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n.  943  (Norme
          in  materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori
          extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandes-
          tine), prevede, al comma 1, l'istituzione,  presso  l'INPS,
          di  un  fondo  con lo scopo di assicurare i necessari mezzi
          economici per il rimpatrio del lavoratore  extracomunitario
          che  ne  sia  privo.  Si  riporta  il  comma 2 dello stesso
          articolo:
            "2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta  una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo, a carico del lavoratore extracomunitario,  pari
          allo  0,50  per  cento della retribuzione dicui all'art. 12
          della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al
          cui versamento e' tenuto il datore di lavoro, si  osservano
          le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione
          dei  contributi  dovuti  al  Fondo  pensioni dei lavoratori
          dipendenti.