Art. 45
           Delega legislativa per l'attuazione delle norme
           comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
           allontanamento dei cittadini degli Stati membri
                         dell'Unione europea
    1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente  la  disciplina  organica  dell'ingresso,  del
soggiorno  e  dell'allontanamento  dei  cittadini  degli  altri Stati
membri dell'Unione europea.
    2. Il decreto legislativo deve osservare i  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative  alla  libera  circolazione  delle  persone  in  materia  di
ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla
condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore  autonomo  che
intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
    b)   assicurare  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi  richiesti  ai  cittadini  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione  europea  per la documentazione del diritto di ingresso e
soggiorno in Italia, nonche' per l'iscrizione anagrafica nelle  liste
della   popolazione  residente,  con  eliminazione  di  ogni  atto  o
attivita' non essenziale  alla  tutela  dell'ordine  pubblico,  della
sicurezza nazionale e della sanita' pubblica;
    c)  garantire  il  diritto  all'impugnativa giurisdizionale degli
atti  amministrativi  restrittivi  della  liberta'  di   ingresso   e
soggiorno  dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea
mediante ricorso al giudice ordinario.   Gli  atti  concernenti  tale
procedimento   giurisdizionale  saranno  esenti  da  ogni  tributo  o
prelievo di natura fiscale;
    d) assicurare in  ogni  caso  che,  nella  materia  trattata,  la
disciplina  posta  sia  pienamente  conforme  alle  norme comunitarie
rilevanti, tenuto conto  delle  eventuali  modificazioni  intervenute
fino  al  momento  dell'esercizio della delega e della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
    e) provvedere  all'esplicita  abrogazione  di  ogni  disposizione
legislativa  e  regolamentare  previgente  in  materia  di  ingresso,
soggiorno e allontanamento dei cittadini  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea;
    f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti
nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente
legge e dal suo regolamento d'attuazione;
    g)   prevedere   ogni   disposizione   necessaria  alla  concreta
attuazione del decreto legislativo, nonche' le norme di coordinamento
con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di  carattere
transitorio.
    3.   Lo  schema  di  decreto  legislativo,  previa  deliberazione
preliminare del  Consiglio  dei  ministri,  sara'  trasmesso,  almeno
sessanta  giorni  prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
al  Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere  delle   Commissioni
competenti  per  materia,  che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le
medesime modalita' ed entro lo stesso termine lo  schema  di  decreto
legislativo e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europoe.