Art. 47
                Testo unico - Disposizioni correttive
    1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il termine di
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  un  decreto  legislativo  contenente  il  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  gli  stranieri,  nel  quale  devono  essere
riunite  e  coordinate  fra loro e con le norme della presente legge,
con le modifiche a tal fine necessarie:
    a)  le  disposizioni  vigenti  in  materia   di   stranieri   non
incompatibili  con le disposizioni della presente legge contenute nel
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773
    b)  le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e quelle
dell'articolo 3, comma  13,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
compatibili con le disposizioni della presente legge.
    2.  II  Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che  si
dimostrino  necessarie  per  realizzare  pienamente  i principi della
presente legge o per  assicurarne  la  migliore  attuazione.  Con  le
medesime  modalita'  saranno  inoltre armonizzate con le disposizioni
della presente legge le altre disposizioni di  legge  riguardanti  la
condizione giuridica dello straniero.
    3.  Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  trasmessi,  almeno
sessanta  giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi I
e 2, al Parlamento per l'acquisizione del  parere  delle  Commissioni
competenti  per  materia,  che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
 
          Note all'art. 47:
            - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  reca:  "Testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza".
            -  Per  l'argomento della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
          v. nelle note all'art. 43.
            - Per il testo dell'art.  3,  comma  13,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, v. nelle note all'art. 23.