Art. 48
                        Copertura finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997  e  in  lire  124.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
    a)  quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1997-1999,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per
l'anno 1997, allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire
22.500  milioni  per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo  al  ministero  del
Tesoro;  quanto  a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999 l'accantonamento relativo  alla  presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999,   l'accantonamento   relativo   al   ministero  della  Pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni  1998
e 1999, l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri;
    b)  quanto  a  lire  20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini
del  bilancio  triennale  1997-1999,  al capitolo 9001 dello stato di
previsione del ministero del  Tesoro  per  l'anno  1997,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  ministero
dell'Interno.
    2. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   le   occorrenti   variazioni   di    bilancio    derivanti
dall'applicazione della presente legge.