Art. 5
                        Permesso di soggiorno
    1.  Possono  soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che  siano  muniti  di
carta  di  soggiorno  o  di  permesso di soggiorno rilasciati a norma
della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno
o titolo equipollente rilasciato dalla competente  autorita'  di  uno
Stato  appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
    2. Il permesso di soggiorno deve  essere  richiesto,  secondo  le
modalita'  previste  nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto  giorni  lavorativi
dal  suo  ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo'  prevedere  speciali  modalita'  di
rilascio  relativamente  ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per  l'esercizio
delle  funzioni  di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
    3. La durata del permesso di soggiorno  e'  quella  prevista  dal
visto  d'ingresso,  nei  limiti  stabiliti  dalla presente legge o in
attuazione  degli  accordi  e  delle  convenzioni  internazionali  in
vigore. La durata non puo' comunque essere:
    a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
    b)  superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
    c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un  corso
per  studio  o per formazione debitamente certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
    d)  superiore  a  due  anni,  per  lavoro  autonomo,  per  lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
    e)  superiore  alle  necessita' specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dalla  presente  legge  o  dal  regolamento  di
attuazione.
    4.  Il  rinnovo  del  permesso di soggiorno deve essere richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui  si  trova  almeno
trenta  giorni  prima  della  scadenza ed e' sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse  condizioni
previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti
dalla  presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno e' rinnovato per una durata  non  superiore  al  doppio  di
quella stabilita con il rilascio iniziale.
    5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno  nel  territorio  dello  Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti  nuovi
elementi  che  ne  consentano  il  rilascio  e  che  non si tratti di
irregolarita' amministrative sanabili.:
    6.  Il  rifiuto  o  la  revoca  del permesso di soggiorno possono
essere  altresi'  adottati  sulla  base  di  convenzioni  o   accordi
internazionali,  resi  esecutivi  in  Italia, quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in  uno  degli  Stati
contraenti,  salvo  che  ricorrano  seri  motivi,  in  particolare di
carattere  umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
internazionali dello Stato italiano.
    7.  G1i  stranieri  muniti  del  permesso  di  soggiorno o titolo
equipollente rilasciato  dall'autorita'  di  uno  Stato  appartenente
all'Unione  europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a
dichiarare la loro presenza  al  questore  con  le  modalita'  e  nei
termini di cui al comma 2.  Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta
della  dichiarazione  di  soggiorno.  Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200mila  a
lire  600mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere  disposta
l'espulsione amministrativa.
    8.  Il  permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di
soggiorno e  la  carta  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  7  sono
rilasciati    su    modelli    a    stampa,    con    caratteristiche
anticontraffazione,  conformi  ai   tipi   approvati   dal   ministro
dell'Interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
    9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito
entro  venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le  condizioni  previsti  dalla  presente
legge  e  dal  regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo  di  permesso
da rilasciare in applicazione della presente legge.