Art. 7
                         Carta di soggiorno
    1.  Lo  straniero  regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,  il  quale
dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio
e  dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta
di soggiorno per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
    2. La carta  di  soggiorno  puo'  essere  richiesta  anche  dallo
straniero  coniuge  o  figlio  minore  o  genitore  conviventi  di un
cittadino italiano o di cittadino di uno  Stato  dell'Unione  europea
residente in Italia.
    3.  La  carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il  giudizio  per  taluno  dei
delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non
colposi,   all'articolo   381   del  Codice  di  procedura  penale  o
pronunciata sentenza di condanna, anche  non  definitiva,  salvo  che
abbia  ottenuto  la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata  emessa
sentenza  di  condanna,  anche  non definitiva, per i reati di cui al
presente comma. Qualora non  debba  essere  disposta  l'espulsione  e
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di
soggiorno.  Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e
contro la  revoca  della  stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale
amministrativo regionale competente.
    4.   Oltre  a  quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della  carta  di
soggiorno puo':
    a)  fare  ingresso  nel  territorio  dello  Stato in esenzione di
visto;
    b) svolgere nel territorio dello  Stato  ogni  attivita'  lecita,
salvo  quelle  che  la  legge  espressamente  vieta  allo straniero o
comunque riserva al cittadino;
    c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
    d) partecipare  alla  vita  pubblica  locale,  esercitando  anche
l'elettorato  quando  previsto  dall'ordinamento  e in armonia con le
previsioni del capitolo  C  della  Convenzione  sulla  partecipazione
degli  stranieri  alla  vita  pubblica  a  livello  locale,  fatta  a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
    5.  Nei  confronti  del  titolare  della   carta   di   soggiorno
l'espulsione  amministrativa  puo'  essere  disposta  solo  per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza  nazionale,  ovvero  quando  lo
stesso  appartiene  a  una  delle  categorie indicate dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,  ovvero  dall'articolo  1  della
legge  31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge  13  settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in
via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55.
 
          Note all'art. 7:
            - Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice
          di procedura penale:
            "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). -  1.  Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massino  a  venti
          anni.
            2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1, gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
             a) delitti contro la personalita' dello  Stato  previsti
          nel  titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
             b)  delitto  di  devastazione  e   saccheggio   previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
             c)  delitti  contro  l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
             d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art.
          600 del codice penale;
             e)  delitto  di  furto,  quando  ricorre  la circostanza
          aggravante prevista dall'art 4 della legge 8  agosto  1977,
          n.  533,  o  taluna  delle  circostanze aggravanti previsti
          dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2,  prima  ipotesi  e  4,
          seconda ipotesi, del codice penale;
             f)  delitto  di rapina previsto dall'art. 628 del codice
          penale e di estorsione previsto dall'art.  629  del  codice
          penale;
             g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
          Stato,  messa  in  vendita, cessione, detenzione e porto in
          luogo pubblico o aperto al pubblico di  armi  da  guerra  o
          tipo  guerra o parti di esse di esplosivi, di armi clandes-
          tine nonche' di piu' armi comuni da  sparo  escluse  quelle
          previste  dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975,
          n. 1975;
             h)   delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che
          ricorra  la  circostanza  prevista dal comma 5 del medesimo
          articolo;
             i) delitti commessi per finalita'  di  terrorismo  o  di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
             l)  delitti  di  promozione,  costituzione,  direzione e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17, delle
          associazioni di carattere militare previste  dall'art.    1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti  o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
             l-bis) delitti di partecipazione, promozione,  direzione
          e   organizzazione   della  associazione  di  tipo  mafioso
          prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
             m) delitti  di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.  416,  commi  1  e  3,  del  codice  penale,   se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
            3. Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa   oralmente,
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
            "Art.  381  (Arresto  facoltativo in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria   hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto non colposo, consumato o tentato, per il  quale  la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo a tre anni ovvero di  un  delitto  colposo  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
            2. Gli ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
             a)  peculato  mediante   profitto   dell'errore   altrui
          previsto dall'art.  316 del codice penale;
             b) (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista  dagli  articoli  319,  comma  4, e 321 del codice
          penale);
             c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale  prevista
          dall'art.  336, comma 2, del codice penale;
             d)  commercio  e somministrazione di medicinali guasti e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale;
             e) corruzione di minorenni prevista  dall'art.  530  del
          codice penale;
             f)  lesione  personale prevista dall'art. 582 del codice
          penale;
             g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
             h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma
          2, del codice penale;
             i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
             l)  appropriazione  indebita  prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
             m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi  non
          riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della
          legge 1 aprile 1975, n. 110.
            3.  Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile  a querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
            4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo  si  pro-
          cede  all'arresto  in  flagranza  soltanto  se la misura e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
            4-bis.   Non   e'   consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
            - Si riporta il testo vigente dell'art. l della legge  27
          dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
          delle  persone  pericolose  per  la sicurezza e la pubblica
          moralita'):
            "Art. 1. - I provvedimenti previsti dalla presente  legge
          si applicano:
             1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di
          fatto, chi sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
             2)  coloro  che  per condotta ed il tenore di vita debba
          ritenersi, sulla base di  elementi  dl  fatto,  che  vivono
          abitualmente,  anche  in  parte, con i proventi di attivita
          delittuose;
             3)  coloro  che  per  il  loro   comportamento   debbano
          ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti
          alla  commissione  di  reati  che  offendono  o  mettono in
          pericolo l'integrita' fisica o  morale  dei  minorenni,  la
          sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica".
            -  Si riporta il testo vigente dell'art. l della legge 31
          maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia):
            "Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati di
          appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o
          ad altre associazioni, comunque localmente denominate,  che
          perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo
          1990, n.  55 (Nuove disposizioni per la  prevenzione  della
          delinqenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi forme di
          manifestazione di pericolosita' sociale):
            "Art. 14. - 1. Salvo che si  tratti  di  procedimenti  di
          prevenzione  gia'  pendenti  alla data di entrata in vigore
          della presente legge, da tale data  le  disposizioni  della
          legge  3l  maggio  1965,  n. 575, concernenti le indagini e
          l'applicazione delle misure  di  prevenzione  di  carattere
          patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10
          a   10-sexies   della  medesima  legge,  si  applicano  con
          riferimento  ai  soggetti  indiziati  di  appartenere  alle
          associazioni indicate nell'art.  1 della predetta legge o a
          quelle  previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975,
          n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1  e  2  del
          primo  comma  dell'art.  1 della legge 27 dicembre 1956, n.
          1423, quando  l'attivita'  delittuosa  da  cui  si  ritiene
          derivino  i  proventi  sia  una  di  quelle  previste dagli
          articoli 629,  630,  644,  648-bis  o  648-ter  del  codice
          penale, ovvero quella di contrabbando.
            2.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui al comma 1, la
          riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge  3  agosto
          1988,  n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla
          cessazione della misura di prevenzione.
            3. La riabilitazione comporta,  altresi',  la  cessazione
          dei  divieti  previsti  dall'art.  10 della legge 31 maggio
          1965, n. 575".