Art. 119.

  1.  L'articolo 54 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  54.  (Determinazione  dei giorni d'udienza). - Le udienze di
istruzione  e  di  discussione  delle  cause sono tenute nei giorni e
nelle  ore  che  il  capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce
annualmente  con  decreto  approvato  dal  presidente  del  tribunale
d'intesa  col  procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere
affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del
giudice di pace.".