Art. 129.

  1. L'articolo 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e' abrogato.
 
           Nota all'art. 129:
            - L'art. 120  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
          codice   di  procedura  civile  recava  disposizioni  sulla
          pubblicazione delle sentenze.