Art. 163.

  1.  Il  primo  comma  dell'articolo  75 del nuovo testo della legge
generale  sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 e' sostituito dal seguente:
  "Presso  ogni  tribunale  e  sezione  distaccata  di  tribunale  e'
costituito  un  ufficio  tavolare, incaricato della conservazione dei
libri  fondiari,  cui e' preposto un giudice designato dal presidente
del tribunale.".
 
           Nota all'art. 163:
            - Il testo vigente dell'articolo 75 del nuovo testo della
          legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto
          28 marzo 1929,
           n.  499,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 75. - Presso ogni tribunale e sezione distaccata di
          tribunale  e'  costituito  un  ufficio tavolare, incaricato
          della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto  un
          giudice designato dal presidente del tribunale.
            Ogni  ufficio  competente  alla  conservazione  dei libri
          fondiari riguardanti gli immobili,  che  sono  situati,  in
          tutto  o  nella  loro  parte  preminente,  nella rispettiva
          circoscrizione.
            Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le domande  per
          le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare che
          conserva la rispettiva partita tavolare.
            E'   data   facolta'   al  Ministro  della  giustizia  di
          concentrare in una  pretura  i  libri  tavolari  di  comuni
          appartenenti alla circoscrizione di altre preture.".