Art. 163. 1. Il primo comma dell'articolo 75 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' sostituito dal seguente: "Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".
Nota all'art. 163: - Il testo vigente dell'articolo 75 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 75. - Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale. Ogni ufficio competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione. Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare. E' data facolta' al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture.".