Art. 197.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 565 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.".
 
           Nota all'art. 197:
            - Il testo vigente dell'art. 565 del codice di  procedura
          penale,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 565 (Procedimento per decreto). - 1.  Si  osservano
          le disposizioni del titolo V del libro VI.
            2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice
          di  emettere  decreto che dispone il giudizio ovvero chiede
          il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a  norma
          dell'art. 444.".