Art. 197. 1. Il comma 1 dell'articolo 565 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.".
Nota all'art. 197: - Il testo vigente dell'art. 565 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 565 (Procedimento per decreto). - 1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI. 2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.".