Art. 198.

  1.   L'articolo  566  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a)  nel  comma  1  la parola "pretore" e' sostituita dalle parole
"giudice del dibattimento";
    b)  nei  commi  2,  3, 4, 5 e 8 la parola "pretore" e' sostituita
dalla parola "giudice".
 
           Nota all'art. 198:
            -  Il testo vigente dell'art. 566 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.    566    (Convalida    dell'arresto   e   giudizio
          direttissimo). - 1.  Gli ufficiali o gli agenti di  polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
          hanno   avuto   in   consegna   l'arrestato   lo  conducono
          direttamente davanti al giudice  del  dibattimento  per  la
          convalida  dell'arresto  e  il  giudizio  sulla  base della
          imputazione formulata dal pubblico ministero. In  tal  caso
          citano  anche  oralmente  la persona offesa e i testimoni e
          avvisano il difensore di fiducia  o,  in  mancanza,  quello
          designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3.
            2.  Quando  il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
          gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno  eseguito
          l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene
          danno    immediata   notizia   e   presentano   l'arrestato
          all'udienza che il  pretore  fissa  entro  quarantotto  ore
          dall'arresto.  Non  si  applica  la  disposizione  prevista
          dall'art. 386, comma 4.
            3. Il  giudice  al  quale  viene  presentato  l'arrestato
          autorizza  l'ufficiale  o l'agente di polizia giudiziaria a
          una relazione orale  e  quindi  sente  l'arrestato  per  la
          convalida dell'arresto.
            4.  Se  il  pubblico  ministero ordina che l'arrestato in
          flagranza sia posto a sua disposizione  a  norma  dell'art.
          386,  lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
          di arresto, per la convalida  e  il  contestuale  giudizio,
          entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene
          udienza,  la  fissa, a richiesta del pubblico ministero, al
          piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore.
          Si applicano  al  giudizio  di  convalida  le  disposizioni
          dell'art. 391, in quanto compatibili.
            5.   Se   l'arresto   non   e'  convalidato,  il  giudice
          restituisce gli atti  al  pubblico  ministero.  Il  pretore
          procede  tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono.
            6.  Se  l'arresto  e'  convalidato  a  norma  dei   commi
          precedenti. si procede immediatamente al giudizio.
            7.  L'imputato  ha facolta' di' richiedere un termine per
          preparare la difesa non superiore a cinque  giorni.  Quando
          l'imputato  si  avvale di tale facolta', il dibattimento e'
          sospeso fino  all'udienza  immediatamente  successiva  alla
          scadenza del termine.
            8.  Subito  dopo  l'udienza di convalida, l'imputato puo'
          formulare  richiesta  di  giudizio  abbreviato  ovvero   di
          applicazione della pena a norma dell'art. 444. In tal caso,
          se  vi  e'  consenso del pubblico ministero, il giudizio si
          svolge davanti allo stesso  giudice  del  dibattimento.  Si
          applicano le disposizioni dell'art. 452, comma 2.
            9.  Fuori  dei  casi  previsti  dai  commi precedenti, il
          pubblico ministero  procede  a  norma  del  titolo  II  del
          presente libro.".