Art. 205. 1. Il comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nella lettera c), dopo le parole "o di un tribunale" sono aggiunte le parole "in composizione collegiale"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".
Nota all'art. 205: - Il testo vigente dell'art. 623 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 623 (Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622: a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604, comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado; c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio e' rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini; d) se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".