Art. 205.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale e'
cosi' modificato:
    a)  nella  lettera  c),  dopo  le parole "o di un tribunale" sono
aggiunte le parole "in composizione collegiale";
  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d)  se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di
un  giudice  per  le  indagini  preliminari,  la  corte di cassazione
dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia,
il  giudice  deve  essere  diverso  da  quello  che ha pronunciato la
sentenza annullata.".
 
           Nota all'art. 205:
            -  Il testo vigente dell'art. 623 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  623 (Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei casi
          previsti dagli articoli 620 e 622:
             a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di  cassazione
          dispone  che  gli  atti siano trasmessi al giudice che l'ha
          pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla  sentenza
          di annullamento;
             b)  se  e'  annullata  una sentenza di condanna nei casi
          previsti dall'art. 604, comma 1,  la  corte  di  cassazione
          dispone  che  gli  atti siano trasmessi al giudice di primo
          grado;
             c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di
          appello o di una corte di appello ovvero di  una  corte  di
          assise  o  di  un  tribunale in composizione collegiale, il
          giudizio e' rinviato  rispettivamente  a  un'altra  sezione
          della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza,
          alla corte o al tribunale piu' vicini;
             d)   se   e'  annullata  la  sentenza  di  un  tribunale
          monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la
          corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
          medesimo  tribunale;  tuttavia,  il  giudice  deve   essere
          diverso   da   quello   che   ha  pronunciato  la  sentenza
          annullata.".