Art. 44. 1. Il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti in servizio presso una sezione distaccata di pretura e' assegnato alla sezione distaccata di tribunale istituita nello stesso comune. 2. Se nello stesso comune non e' istituita una sezione distaccata di tribunale, il personale di cui al comma 1 e' trasferito nella sede principale o in una sezione distaccata di tribunale del circondario, ovvero, in assenza di posti disponibili presso di esse, in altra sede compresa nel distretto. Per il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il riferimento alla sede principale del tribunale si intende alla corte di appello nel caso di ufficio unico costituito presso quest'ultima. 3. I provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati dal presidente della corte di appello.