Art. 44.

  1.  Il  personale  delle  cancellerie  giudiziarie  e  degli uffici
notificazioni,  esecuzioni  e protesti in servizio presso una sezione
distaccata  di  pretura  e'  assegnato  alla  sezione  distaccata  di
tribunale istituita nello stesso comune.
  2.  Se  nello stesso comune non e' istituita una sezione distaccata
di tribunale, il personale di cui al comma 1 e' trasferito nella sede
principale  o in una sezione distaccata di tribunale del circondario,
ovvero, in assenza di posti disponibili presso di esse, in altra sede
compresa  nel distretto. Per il personale degli uffici notificazioni,
esecuzioni  e  protesti  il  riferimento  alla  sede  principale  del
tribunale  si intende alla corte di appello nel caso di ufficio unico
costituito presso quest'ultima.
  3.  I  provvedimenti,  se  non  implicano  il  trasferimento ad una
diversa sede di servizio, sono adottati dal presidente della corte di
appello.