Art. 61.

  1.  Nel terzo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile
le parole "al pretore," sono soppresse.
 
           Nota all'art. 61:
            - Il testo vigente dell'art. 82 del codice  di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice  di  pace  le
          parti  possono  stare in giudizio personalmente nelle cause
          il cui valore non eccede lire un milione.
            Negli altri casi, le parti non possono stare in  giudizio
          se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il
          giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed
          entita'  della  causa,  con decreto emesso anche su istanza
          verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in  giudizio
          di persona.
            Salvi  i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti
          al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono  stare
          in  giudizio  col  ministero  di  un procuratore legalmente
          esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero
          di un avvocato iscritto nell'apposito albo.".