Art. 61. 1. Nel terzo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile le parole "al pretore," sono soppresse.
Nota all'art. 61: - Il testo vigente dell'art. 82 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.".