Art. 75.

  1.  L'articolo 351 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.   351.   (Provvedimenti   sull'esecuzione   provvisoria).   -
Sull'istanza  prevista  dall'articolo  283  il  giudice  provvede con
ordinanza nella prima udienza.
  La  parte  puo',  con ricorso al giudice, chiedere che la decisione
sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.
Davanti  alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente
del collegio.
  Il  presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al
ricorso,  ordina  la comparizione delle parti in camera di consiglio,
rispettivamente,  davanti  al collegio o davanti a se'. Con lo stesso
decreto,  se  ricorrono  giusti  motivi  di  urgenza,  puo'  disporre
provvisoriamente  l'immediata  sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di
consiglio  il  collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il
decreto con ordinanza non impugnabile.".