Art. 75. 1. L'articolo 351 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza. La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente del collegio. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.".