Art. 100 
                      Casi di inapplicabilita' 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  alle
sollecitazioni all'investimento: 
    a) rivolte ai soli investitori  professionali  come  definiti  ai
sensi dell'articolo 30, comma 2; 
    b) rivolte a  un  numero  di  soggetti  non  superiore  a  quello
indicato dalla CONSOB con regolamento; 
    c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla
CONSOB con regolamento; 
    d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo
Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o  emessi  da
organismi internazionali a carattere pubblico di cui  facciano  parte
uno o piu' Stati membri dell'Unione Europea; 
    e) aventi a  oggetto  strumenti  finanziari  emessi  dalla  Banca
Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri
dell'Unione Europea; 
    f) aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi
dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire
o  sottoscrivere  azioni,  ovvero  prodotti  assicurativi  emessi  da
imprese di assicurazione. 
  2. La  CONSOB  puo'  individuare  con  regolamento  altri  tipi  di
sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente
capo non si applicano in tutto o in parte.