Art. 103 
                      Svolgimento dell'offerta 
 
  1. L'offerta e' irrevocabile. Ogni  clausola  contraria  e'  nulla.
L'offerta e' rivolta a parita' di condizioni a tutti i  titolari  dei
prodotti finanziari che ne formano oggetto. 
  2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti  si
applicano: 
    a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla  data  della  pubblicazione
del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa; 
    b)  l'articolo  115,  dalla  data  della  comunicazione  prevista
dall'articolo  102,  comma  1,  e  fino  a  un  anno  dalla  chiusura
dell'offerta. 
  3. L'emittente diffonde un comunicato contente ogni dato utile  per
l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta. 
  4. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della
presente sezione e, in particolare, disciplina: 
    a) il contenuto del documento da pubblicare nonche' le  modalita'
per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta; 
    b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui  prodotti
finanziari oggetto dell'offerta; 
    c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare  il
numero dei rilanci, effettuabili fino alla  scadenza  di  un  termine
massimo. 
  5. La CONSOB individua con  regolamento  quali  delle  disposizioni
richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi ivi  indicati,  agli
offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli  offerenti  e
con l'emittente nonche' agli intermediari incaricati  di  raccogliere
le adesioni.