Art. 111 Diritto di acquisto 1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalita' delle azioni con diritto di voto, venga a detenere piu' del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. 2. Il prezzo di acquisto e' fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove la societa' emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo dell'offerta e del prezzo di mercato dell'ultimo semestre. All'esperto si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile. 3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla societa' emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.