Art. 111 
                         Diritto di acquisto 
 
  1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a  oggetto  la
totalita' delle azioni con diritto di voto, venga a detenere piu' del
novantotto per cento di tali azioni,  ha  diritto  di  acquistare  le
azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta,  se
ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione  di  avvalersi  di
tale diritto. 
  2. Il prezzo di acquisto e' fissato  da  un  esperto  nominato  dal
presidente del tribunale del luogo ove la societa' emittente ha sede,
tenuto conto anche del prezzo dell'offerta e del  prezzo  di  mercato
dell'ultimo semestre. All'esperto si applica l'articolo 64 del codice
di procedura civile. 
  3. Il trasferimento ha efficacia dal  momento  della  comunicazione
dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una  banca  alla
societa' emittente, che provvede  alle  conseguenti  annotazioni  nel
libro dei soci.