Art. 116 
            Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico 
 
  1. Gli articoli  114  e  115  si  applicano  anche  agli  emittenti
strumenti  finanziari  che,  ancorche'   non   quotati   in   mercati
regolamentati italiani, siano  diffusi  tra  il  pubblico  in  misura
rilevante.  La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  i  criteri  per
l'individuazione di tali emittenti e puo' dispensare, in tutto  o  in
parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti  articoli
emittenti strumenti finanziari quotati in  mercati  regolamentati  di
altri   paesi   dell'Unione   Europea   o   in   mercati   di   paesi
extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi  a  cui
sono tenuti in forza della quotazione. 
  2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il  bilancio  di
esercizio e quello consolidato,  ove  redatto,  al  giudizio  di  una
societa' di revisione, ai sensi dell'articolo 156.