Art. 125 
      Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza 
 
  1. Gli amministratori convocano  l'assemblea  entro  trenta  giorni
dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che  rappresentino
almeno  il  dieci  per  cento  del  capitale  sociale  o  la   minore
percentuale stabilita nell'atto  costitutivo  e  nella  domanda  sono
indicati gli argomenti da trattare. 
  2. Entro il termine indicato nel comma 1,  gli  amministratori,  in
considerazione degli argomenti da trattare,  possono,  nell'interesse
della societa', deliberare di non procedere alla convocazione. 
  3. Il presidente del tribunale,  su  ricorso  dei  soci  che  hanno
richiesto la convocazione, puo' ordinare  con  decreto,  sentiti  gli
amministratori  e  i   sindaci,   la   convocazione   dell'assemblea,
designando la persona che deve presiederla. 
  4. Se la richiesta e' fatta da tanti soci che rappresentino  almeno
il quinto del capitale sociale, si applica l'articolo 2367 del codice
civile.