Art. 127 
                        Voto per corrispondenza 
 
    1. L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto in assemblea sia 
  esercitato anche  per  corrispondenza.  La  CONSOB  stabilisce  con
  regolamento le modalita' di esercizio del  voto  e  di  svolgimento
  dell'assemblea.