Art. 129 Azione sociale di responsabilita' 1. Tanti soci, iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci, che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo possono esercitare l'azione sociale di responsabilita' contro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali, anche se la societa' e' in liquidazione. La societa' deve essere chiamata in giudizio. Se l'azione e' esercitata nei confronti degli amministratori o dei direttori generali, l'atto di citazione e' notificato alla societa' anche in persona del presidente del collegio sindacale. 2. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o piu' rappresentanti comuni per l'esercizio della stessa e per il compimento degli atti conseguenti. La societa' puo' rinunziare all'azione o transigere ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile purche' non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. 3. In caso di accoglimento della domanda, la societa' rimborsa agli attori le spese del giudizio che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito dell'escussione degli stessi.