Art. 129 
                   Azione sociale di responsabilita' 
 
    1. Tanti soci, iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci, 
  che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale o
  la  minore  percentuale  stabilita  nell'atto  costitutivo  possono
  esercitare  l'azione  sociale   di   responsabilita'   contro   gli
  amministratori, i sindaci e  i  direttori  generali,  anche  se  la
  societa' e' in liquidazione. La societa' deve  essere  chiamata  in
  giudizio.  Se  l'azione   e'   esercitata   nei   confronti   degli
  amministratori o dei direttori generali,  l'atto  di  citazione  e'
  notificato alla  societa'  anche  in  persona  del  presidente  del
  collegio sindacale. 
    2. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a 
  maggioranza del  capitale  posseduto,  uno  o  piu'  rappresentanti
  comuni per l'esercizio della stessa e per il compimento degli  atti
  conseguenti. La societa' puo' rinunziare all'azione o transigere ai
  sensi dell'articolo 2393 del codice civile purche' non  vi  sia  il
  voto contrario di tanti soci che rappresentano almeno il cinque per
  cento del capitale sociale. 
    3. In caso di accoglimento della domanda, la societa' rimborsa 
  agli attori le spese del giudizio che il giudice non abbia posto  a
  carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito
  dell'escussione degli stessi.