Art. 133 
              Esclusione su richiesta dalle negoziazioni 
 
    1. Le societa' italiane con azioni quotate nei mercati 
  regolamentati   italiani,   previa   deliberazione   dell'assemblea
  straordinaria, possono richiedere l'esclusione  dalle  negoziazioni
  dei  propri  strumenti  finanziari,  secondo  quanto  previsto  dal
  regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato
  regolamentato  italiano  o  di  altro  paese  dell'Unione  Europea,
  purche' sia garantita una  tutela  equivalente  degli  investitori,
  secondi i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.