Art. 140 
                Soggetti abilitati alla sollecitazione 
 
    1. La sollecitazione e' riservata alle imprese di investimento, 
  alle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle societa'
  di investimento a capitale variabile e alle  societa'  di  capitali
  aventi per oggetto esclusivo l'attivita'  di  sollecitazione  e  la
  rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime societa',  gli
  esponenti aziendali devono possedere i  requisiti  di  onorabilita'
  previsti per le SIM.