Art. 140 Soggetti abilitati alla sollecitazione 1. La sollecitazione e' riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile e alle societa' di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attivita' di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime societa', gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti per le SIM.