Art. 141 
                       Associazione di azionisti 
 
    1. La raccolta di deleghe e' consentita alle associazioni di 
  azionisti che: 
      a) sono costituite con scrittura privata autenticata; 
      b) non esercitano attivita' di impresa, salvo quelle 
  direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; 
      c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna 
  delle quali e'  proprietaria  di  un  quantitativo  di  azioni  non
  superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato  da
  azioni con diritto di voto. 
    2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si 
  applica l'articolo 122, commi 3 e 4. 
    3. La raccolta di deleghe e' esercitata mediante la diffusione 
  del modulo previsto dall'articolo 142. La delega e'  rilasciata  ai
  legali rappresentanti dell'associazione. 
    4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformita' 
  delle indicazioni espresse  da  ciascun  associato  nel  modulo  di
  delega. L'associato non e' tenuto a conferire la delega.