Art. 141 Associazione di azionisti 1. La raccolta di deleghe e' consentita alle associazioni di azionisti che: a) sono costituite con scrittura privata autenticata; b) non esercitano attivita' di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali e' proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. 2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4. 3. La raccolta di deleghe e' esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega e' rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione. 4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformita' delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non e' tenuto a conferire la delega.