Art. 152 Denunzia al tribunale 1. Il collegio sindacale, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa' e il tribunale puo' revocare anche i soli amministratori. 2. La CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri dei sindaci, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della societa'. 3. Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
Nota all'art. 152: - Per il testo dell'art. 70 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 56.