Art. 152 
                        Denunzia al tribunale 
 
  1.  Il  collegio  sindacale,  se  ha  fondato  sospetto  di   gravi
irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori,  puo'
denunziare i fatti al  tribunale  ai  sensi  dell'articolo  2409  del
codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico
della  societa'  e  il  tribunale  puo'   revocare   anche   i   soli
amministratori. 
  2. La  CONSOB,  se  ha  fondato  sospetto  di  gravi  irregolarita'
nell'adempimento dei doveri dei sindaci, puo' denunziare i  fatti  al
tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per
l'ispezione sono a carico della societa'. 
  3. Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate  solo
in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. 
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del  T.U.
bancario. 
 
          Nota all'art. 152: 
            - Per il testo dell'art. 70 del D.Lgs. 1 settembre  1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 56.