Art. 168 
                       Confusione di patrimoni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, 
   nell'esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva
   del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari  e
   delle disponibilita' liquide di un OICR, al fine  di  procurare  a
   se' o  ad  altri  un  ingiusto  profitto,  viola  le  disposizioni
   concernenti  la  separazione  patrimoniale  arrecando  danno  agli
   investitori, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e  con
   l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.