Art. 169 
                     Partecipazioni al capitale 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
fornisce  informazioni  false  nelle  comunicazioni  previste   dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma  7,  o  in  quelle
richieste ai sensi dell'articolo 17 e' punito con  l'arresto  da  sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni  a  lire  cento
milioni.