Art. 170 
             Gestione accentrata di strumenti finanziari 
 
  1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate 
   o  rilasciate  nell'ambito  della  gestione  accentrata,   attesta
   falsamente fatti di cui la registrazione o  la  certificazione  e'
   destinata a provare la verita' ovvero da' corso al trasferimento o
   alla consegna degli strumenti finanziari o  al  trasferimento  dei
   relativi  diritti  senza  aver   ottenuto   in   restituzione   le
   certificazioni, e' punito con la reclusione  da  tre  mesi  a  due
   anni.