Art. 171 
                 Tutela dell'attivita' di vigilanza 
 
  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T.U. 
   bancario, chi svolge  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
   controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di
   investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine  di
   ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone,  nelle
   comunicazioni  alla  Banca  d'Italia  o  alla  CONSOB,  fatti  non
   rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti  soggetti
   o sulle attivita' svolte per conto degli investitori, ovvero, allo
   stesso fine, nasconde, in tutto o in  parte,  fatti,  che  avrebbe
   dovuto  comunicare,  concernenti  le  condizioni  e  le  attivita'
   stesse, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato  piu'
   grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con  la  multa  da
   lire due milioni a lire venti milioni. 
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. 
   bancario, chi esercita funzioni di  amministrazione,  direzione  e
   controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di
   investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola  le
   funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB
   e' punito con l'arresto fino a un anno e  con  l'ammenda  da  lire
   venticinque milioni a lire cento milioni. 
  3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche: 
    a) agli esperti indipendenti di cui la Banca d'Italia puo' 
   richiedere l'intervento ai sensi dell'articolo 6; 
    b) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e 
   controllo presso soggetti esteri abilitati all'offerta di quote  o
   azioni di OICR ai sensi dell'articolo 42; 
    c) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o 
   controllo presso le societa' di gestione indicate  negli  articoli
   61 e 80; 
    d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, 
   agli  operatori  che  effettuano  tali  scambi  e  agli  emittenti
   indicati nell'articolo 78; 
    e) ai promotori finanziari e agli agenti di cambio; 
    f) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o 
   controllo presso la societa' indicata nell'articolo 69, comma 1; 
    g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 
   68, 69, comma 2, e 70. 
 
          Nota all'art. 171: 
            - Il testo dell'art. 134 del D.Lgs. 1 settembre 1993,  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia) e' il seguente: 
            "Art. 134 (Tutela dell'attivita' di vigilanza bancaria  e
          finanziaria). - 1. Chi svolge funzioni di  amministrazione,
          direzione   e   controllo   presso   banche,   intermediari
          finanziari e soggetti inclusi nell'ambito  della  vigilanza
          consolidata  ed  espone,  nelle  comunicazioni  alla  Banca
          d'Italia, fatti non rispondenti al  vero  sulle  condizioni
          economiche delle banche, degli  intermediari  finanziari  o
          dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte,  fatti
          concernenti le condizioni  stesse  al  fine  di  ostacolare
          l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito,  sempre
          che il fatto non  costituisca  reato  piu'  grave,  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire  due
          milioni a lire venti milioni. 
            2. Fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  chi  svolge
          funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso
          banche,   intermediari   finanziari,    soggetti    inclusi
          nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre
          societa' comunque sottoposte  alla  vigilanza  della  Banca
          d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza  e'  punito
          con l'arresto fino a  un  anno  e  con  l'ammenda  da  lire
          venticinque milioni a lire cento milioni.