Art. 171 Tutela dell'attivita' di vigilanza 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attivita' svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni e le attivita' stesse, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche: a) agli esperti indipendenti di cui la Banca d'Italia puo' richiedere l'intervento ai sensi dell'articolo 6; b) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti esteri abilitati all'offerta di quote o azioni di OICR ai sensi dell'articolo 42; c) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le societa' di gestione indicate negli articoli 61 e 80; d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati nell'articolo 78; e) ai promotori finanziari e agli agenti di cambio; f) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' indicata nell'articolo 69, comma 1; g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70.
Nota all'art. 171: - Il testo dell'art. 134 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 134 (Tutela dell'attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria). - 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre societa' comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.