Art. 175 Falsita' nelle relazioni o comunicazioni della societa' di revisione 1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della societa' di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla societa' assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.