Art. 175 
Falsita' nelle relazioni o comunicazioni della societa' di revisione 
 
  1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione 
   contabile della societa' di revisione che nelle  relazioni,  o  in
   altre  comunicazioni  relative  alla   societa'   assoggettata   a
   revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti  al
   vero o nascondono, in tutto  o  in  parte,  fatti  concernenti  le
   condizioni  economiche  della  societa',  sono   puniti   con   la
   reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni
   a lire venti milioni.