Art. 18 
                              Soggetti 
 
  1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi
di investimento e' riservato alle  imprese  di  investimento  e  alle
banche. 
  2.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio   possono   prestare
professionalmente nei confronti del  pubblico  il  servizio  previsto
dall'articolo 1, comma 5, lettera d). 
  3.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   previsto
dall'articolo   107   del   T.U.    bancario    possono    esercitare
professionalmente  nei  confronti  del  pubblico,  nei  casi  e  alle
condizioni stabiliti dalla  Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB,  i
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a),  limitatamente
agli strumenti finanziari derivati, nonche' dall'articolo 1, comma 5,
lettera c). 
  4. Le SIM possono  prestare  professionalmente  nei  confronti  del
pubblico i servizi accessori e altre attivita'  finanziarie,  nonche'
attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di  attivita'
previste dalla legge. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, con regolamento adottato sentite la Banca  d'Italia  e  la
CONSOB: 
    a) puo' individuare, al fine di tener conto  dell'evoluzione  dei
mercati finanziari e  delle  norme  di  adattamento  stabilite  dalle
autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi
servizi di investimento e nuovi servizi  accessori,  indicando  quali
soggetti  sottoposti  a  forme  di  vigilanza   prudenziale   possono
esercitare i nuovi servizi; 
    b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle  riserve
di attivita' previste  dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle
disposizioni comunitarie. 
 
          Nota all'art. 18: 
            - Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 211.