Art. 188 
                       Abuso di denominazione 
 
  1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo  o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "societa' di
intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "societa'  di
gestione del  risparmio";  "SICAV"  o  "societa'  di  investimento  a
capitale variabile"; ovvero di altre parole  o  locuzioni,  anche  in
lingua straniera, idonee a trarre  in  inganno  sulla  legittimazione
allo svolgimento dei  servizi  di  investimento  o  del  servizio  di
gestione collettiva del risparmio  e'  vietato  a  soggetti  diversi,
rispettivamente, dalle imprese di  investimento,  dalle  societa'  di
gestione del  risparmio  e  dalle  SICAV.  Chiunque  contravviene  al
divieto previsto dal presente articolo  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione e lire venti milioni. 
  2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria  prevista  dal  presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. 
 
          Nota all'art. 188: 
            - Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689  (Modifiche  al  sistema   penale),   come   modificato
          dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E'  ammesso  il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          o, se questa non vi e'  stata,  dalla  notificazione  degli
          estremi della violazione. 
            Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla
          circolazione  stradale  e)  dei  regolamenti   comunali   e
          provinciali  continuano  ad  applicarsi,   (rispettivamente
          l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R.  15  giugno
          1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della
          legge 14 febbraio 1974, n. 62, all'art. 107 del testo unico
          delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 
          3 marzo 1934, n. 383. 
            Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei  casi
          in cui le norme antecedenti  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge non consentivano l'oblazione".