Art. 199 
                         Societa' fiduciarie 
 
  1. Fino alla  riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'
fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste
dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 60,  comma  4,
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 
 
          Nota all'art. 199: 
            - Legge 23  novembre  1939,  n.  1966  (Disciplina  delle
          societa' fiduciarie e di revisione). 
            - Il testo dell'art. 60, comma 4, del  D.Lgs.  23  luglio
          1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del  10
          maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore
          dei valori mobiliari e  della  direttiva  93/6/CEE  del  15
          marzo  1993  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale  delle
          imprese di investimento  e  degli  enti  creditizi)  e'  il
          seguente: 
            "Art.  60  (SIM,  societa'  fiduciarie  e   banche   gia'
          autorizzate). 
            (Omissis). 
            4. Le Societa' fiduciarie che, alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono  iscritte  nella  sezione
          speciale dell'albo  previsto  dall'art.  3  della  legge  2
          gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione 
 
          sociale le parole "societa' di  intermediazione  mobiliare"
          entro  novanta  giorni.  Esse  continuano  a  prestare   il
          servizio di gestione di  portafogli  d'investimento,  anche
          mediante  intestazione  fiduciaria,  e  sono  iscritte   di
          diritto  in  una  sezione   speciale   dell'albo   previsto
          dall'art. 9; non  possono  essere  autorizzate  a  svolgere
          servizi di investimento diversi da quello  di  gestione  di
          portafogli di  investimento  a  meno  che  non  cessino  di
          operare mediante intestazione  fiduciaria.  Dalla  data  di
          iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono
          soggette alle norme del presente decreto e non si applicano
          la legge 23 novembre 1939, n. 1966  e  il  decreto-legge  5
          giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla 
          legge 1 agosto 1986, n. 430. 
            (Omissis)".