Art. 199 Societa' fiduciarie 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Nota all'art. 199: - Legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione). - Il testo dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 60 (SIM, societa' fiduciarie e banche gia' autorizzate). (Omissis). 4. Le Societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430. (Omissis)".