Art. 201 
                          Agenti di cambio 
 
  1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini  degli
agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti  dall'articolo  3
della legge  29  maggio  1967,  n.  402,  a  eccezione  degli  Ordini
professionali di Milano e di Roma. 
  2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto
da uno degli Ordini indicati nel comma  1,  al  quale  affluiscono  i
pagamenti della tassa annuale  fissata  dall'Ordine  medesimo,  avuto
riguardo all'iscrizione  al  ruolo  speciale  o  al  ruolo  nazionale
previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine e' tenuto  a  conservare  i  libri
degli  agenti  di  cambio  defunti  o  cancellati  dal  ruolo   unico
nazionale. 
  3. Restano ferme le altre  disposizioni  previste  dalla  legge  29
maggio 1967, n. 402. Non  possono  essere  banditi  concorsi  per  la
nomina  di  agenti  di  cambio.  Gli  agenti  di  cambio  cessano  di
appartenere ai ruoli previsti dai commi  5  e  6  al  compimento  del
settantesimo anno di  eta'.  Gli  agenti  di  cambio  nominati  prima
dell'entrata in vigore della legge  23  maggio  1956,  n.  515,  sono
collocati  nella  posizione  di  fuori  ruolo   al   compimento   del
settantesimo anno di  eta'  conservando  i  diritti  e  gli  obblighi
inerenti alla carica. 
  4. Le disponibilita' del Fondo comune  degli  agenti  di  cambio  e
delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto sono restituite agli aventi diritto. 
  5. Gli agenti di cambio in carica che siano  soci,  amministratori,
dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societa'
di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo  speciale  tenuto
dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono
essere dirigenti, dipendenti o  collaboratori  soltanto  di  uno  dei
predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle
incompatibilita' previste dal comma 11. 
  6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel  ruolo
speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale
tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica. 
  7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale  possono
svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5,
lettera  b),  c),  limitatamente  al  collocamento  senza  preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia  nei
confronti dell'emittente, d) ed e). Essi  possono  svolgere  altresi'
l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e  i  servizi
accessori  indicati   nell'articolo   1,   comma   6,   lettera   c),
limitatamente alla  conclusione  di  contratti  di  riporto  e  altre
operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonche' attivita' connesse  e
strumentali, ferme restando le riserve di  attivita'  previste  dalla
legge. 
  8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico  nazionale  devono
tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti
del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce  le
modalita' del controllo contabile da parte di societa'  di  revisione
iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161. 
  9. Il mancato esercizio del  servizio  di  negoziazione  per  conto
terzi per un periodo di  tempo  superiore  a  sei  mesi  comporta  la
decadenza dalla carica; il Ministero del tesoro, del bilancio e dalla
programmazione economica, in presenza di comprovati motivi di salute,
puo' prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino  a  un  periodo
massimo di 18 mesi. 
  10. Per l'esercizio dei  servizi  di  investimento  gli  agenti  di
cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. 
Il coordinamento dell'operativita' dei sistemi di indennizzo  con  la
procedura di fallimento dell'agente di  cambio  e'  disciplinato  dal
regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3. 
  11. La posizione di agente  di  cambio  iscritto  nel  ruolo  unico
nazionale e' incompatibile con  l'esercizio  di  qualsiasi  attivita'
commerciale,   con   la   partecipazione   in   qualita'   di    soci
illimitatamente responsabili in societa' di qualsiasi natura, con  la
qualita' di amministratore o dirigente  di  societa'  che  esercitano
attivita' commerciale e, in particolare, con la  qualita'  di  socio,
amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM,
societa' di gestione del risparmio  e  di  ogni  altro  intermediario
finanziario. 
  12. Agli agenti di cambio iscritti nel  ruolo  unico  nazionale  si
applicano  gli  articoli  6,  comma  1,  lettera   a)   limitatamente
all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni,
e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma  1;
21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195. 
  13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta
persona qualsiasi negoziazione in proprio  di  strumenti  finanziari,
salvo  i  casi  di  investimento  del  patrimonio   personale;   tali
investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB. 
  14. Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza,  ove
ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per  i  mercati,  la
sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico  nazionale
dall'esercizio delle attivita' svolte e la nomina di  un  commissario
che assume la gestione delle attivita' stesse quando risultino  gravi
violazioni  delle  disposizioni  legislative  o  amministrative.   Si
applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53. 
  15. Il Ministero del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
economica, su proposta della CONSOB, puo'  disporre  con  decreto  la
cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora
le irregolarita' o le violazioni  delle  disposizioni  legislative  o
amministrative siano di eccezionale gravita'. Il  provvedimento  puo'
essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma  14  o
su richiesta dell'agente di cambio. 
  16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica  nomina  un  commissario
preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di  proprieta'
dei clienti. Il commissario  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e'
pubblico ufficiale; egli si  affianca  agli  organi  delle  procedure
concorsuali, ove  disposte.  Il  Ministero  puo'  prevedere  speciali
cautele e limitazioni all'attivita' del commissario e procedere  alla
sua revoca o sostituzione. L'indennita' spettante al  commissario  e'
determinata dal Ministero ed e' a carico  dell'agente  di  cambio.  I
provvedimenti previsti dal  presente  comma  possono  essere  assunti
anche successivamente alla morte dell'agente di cambio,  su  proposta
della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero
su richiesta dei clienti. 
  17.  La  cancellazione  dell'agente  di  cambio  dal  ruolo   unico
nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato
di insolvenza. La CONSOB denuncia al  tribunale  civile  l'insolvenza
dichiarata ai sensi dell'articolo 72. 
  18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si  applica  l'articolo
190. 
 
          Nota all'art. 201: 
            - Il testo dell'art. 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402
          (Ordinamento della professione degli agenti di  cambio)  e'
          il seguente: 
            "Art. 3. -  Sara'  costituito  un  Ordine  professionale,
          retto da un Consiglio, per ognuna  delle  Borse  valori  di
          Milano, Roma, Torino  e  Genova;  un  Ordine  professionale
          unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli
          e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un
          Ordine professionale unico, retto da un Consiglio,  per  le
          Borse valori di Firenze e Bologna, avente  sede  presso  la
          Borsa valori di Firenze e un  Ordine  professionale  unico,
          retto da un Consiglio, per le Borse  valori  di  Trieste  e
          Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste. 
            - Legge 23 maggio 1956, n. 515 (Norme per i  concorsi  ad
          agente di cambio).