Art. 202 
       Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative
alla liquidazione coattiva dei contratti  conclusi  dagli  agenti  di
cambio  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alle   imprese   di
investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle  attivita'
previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b). 
  2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei  contratti
spettano alla CONSOB, la quale puo' coordinare con  regolamento  tale
procedura con quella prevista dall'articolo 72.