Art. 210 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono 
   soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito". 
  2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile e' sostituito 
   dal seguente: 
"Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione  qualora
   la deliberazione di aumento di capitale preveda che le  azioni  di
   nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti  o  societa'
   finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale  per
   le societa' e  la  borsa  ovvero  da  altri  soggetti  autorizzati
   all'esercizio  dell'attivita'   di   collocamento   di   strumenti
   finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa',
   con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i  primi  tre
   commi del presente  articolo.  Nel  periodo  di  detenzione  delle
   azioni offerte agli azionisti e comunque fino  a  quando  non  sia
   stato esercitato il diritto di opzione, i  medesimi  soggetti  non
   possono esercitare il diritto di voto.  Le  spese  dell'operazione
   sono a carico della societa' e  la  deliberazione  di  aumento  di
   capitale deve indicarne l'ammontare." 
  3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile e' inserito il 
   seguente numero: 
"4) omettono di offrire in borsa  nei  termini  e  con  le  modalita'
   stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di  opzione
   non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.". 
  4. All'articolo 2633 del codice civile e' aggiunto il seguente 
   comma: "Gli amministratori che emettono obbligazioni  convertibili
   senza le indicazioni prescritte  nell'ultimo  comma  dell'articolo
   2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2  milioni  a  lire  10
   milioni.". 
  5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
   disposizioni transitorie, approvate con  regio  decreto  30  marzo
   1942, n. 318,  e'  inserito,  dopo  l'articolo  211,  il  seguente
   articolo: 
"211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo  comma,  del
   codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7  marzo
   1992, dai soggetti indicati nel medesimo  comma,  con  obbligo  di
   offrirle agli azionisti.". 
 
          Nota all'art. 210: 
            - Il testo vigente dell'art. 2372, comma  4,  del  codice
          civile, gia' modificato dall'art.  8  del  decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge
          7 giugno 1974, n. 216, come ulteriormente modificato dal 
 
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
            "Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). 
            (Omissis). 
            La rappresentanza non  puo'  essere  conferita  ne'  agli
          amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della  societa',
          ne'   alle   societa'   da   essa   controllate   e    agli
          amministratori, sindaci e dipendenti di queste. 
            (Omissis)". 
            - L'art. 2441 del codice civile disciplina il diritto  di
          opzione. 
            - Il testo vigente dell'art. 2630 del codice civile, gia'
          modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689, dall'art. 33 del D.P.R. 10 febbraio  1986,  n.  30,  e
          dall'art.  7  del  D.Lgs.  2  maggio  1994,  n.  315,  come
          ulteriormente  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente: 
            "Art.  2630  (Violazione  di  obblighi  incombenti   agli
          amministratori). - Sono puniti con  la  reclusione  da  sei
          mesi a tre anni e con la multa da lire  quattrocentomila  a
          lire due milioni gli amministratori, che: 
             1) emettono  azioni  o  attribuiscono  quote  per  somma
          minore del loro  valore  nominale,  ovvero  emettono  nuove
          azioni  o  attribuiscono  nuove  quote  prima  che   quelle
          sottoscritte precedentemente siano interamente liberate; 
             2) violano le disposizioni degli  articoli  2357,  primo
          comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360,  o  quelle  degli
          articoli 2483 e 2522; 
             3)  influiscono  sulla  formazione   della   maggioranza
          dell'assemblea,  valendosi  di  azioni  o  di   quote   non
          collocate o facendo esercitare sotto altro nome il  diritto
          di voto spettante  alle  proprie  azioni  o  quote,  ovvero
          usando altri mezzi illeciti; 
             4) omettono di offrire in borsa nei  termini  e  con  le
          modalita' stabilite  dal  terzo  comma  dell'art.  2441,  i
          diritti di opzione non esercitati, se  le  relative  azioni
          vengano sottoscritte. 
            Sono puniti con la reclusione fino ad un anno  e  con  la
          multa   da   lire   duecentomila   a   due   milioni    gli
          amministratori, che: 
             1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione 
          dell'art. 2389; 
             2) omettono di convocare, nei termini  prescritti  dalla
          legge,  l'assemblea  dei  soci  nei  casi  previsti   dagli
          articoli 2367 e 2446; 
             3) assumono per conto della societa'  partecipazioni  in
          altre  imprese,  che,  per  la  misura  e  per   l'oggetto,
          importano  una   sostanziale   modificazione   dell'oggetto
          sociale determinato dall'atto costitutivo; 
             4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo,
          terzo e quarto comma, 2357-bis,  secondo  comma,  2357-ter,
          2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma;  2359-ter,
          primo e secondo  comma,  e  2359-quater,  secondo  e  terzo
          comma". 
            - Il testo vigente dell'art. 2633 del codice civile, gia'
          modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689, come ulteriormente modificato dal decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente: 
            "Art.  2633  (Irregolarita'   dei   titoli   azionari   e
          obbligazionari). - Gli amministratori  delle  societa'  per
          azioni e in accomandita per azioni, che emettono  azioni  o
          certificati provvisori senza l'osservanza  dell'art.  2354,
          oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art.  2413,
          sono puniti con l'ammenda da lire centomila a un milione. 
            Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili
          senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 
          2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 
 
          10 milioni".