Art. 213 
  Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le
procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107
del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti  indicati  nel
comma  6  del  medesimo  articolo  e   non   sia   stata   dichiarata
l'esecutivita' dello stato passivo, sono convertite in  procedure  di
liquidazione coatta amministrativa. 
  2. Fermo restando l'accertamento dello  stato  di  insolvenza  gia'
dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con  sentenza  in
camera di consiglio che la societa' e'  soggetta  alla  procedura  di
liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al  Ministero
del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per
l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia. 
  3. Gli organi del cessato fallimento e  quelli  della  liquidazione
coatta provvedono con urgenza al passaggio  delle  consegne,  dandone
notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla  Banca  d'Italia.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 
 
          Nota all'art. 213: 
            - Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 211.