Art. 41 
  Operativita' all'estero delle societa' di gestione del risparmio 
 
  1. Le societa' di gestione del risparmio possono offrire all'estero
quote di fondi comuni di investimento e il servizio  di  gestione  su
base individuale di portafogli di investimento. 
  2. La Banca d'Italia, sentita  la  CONSOB,  emana  con  regolamento
disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le  procedure  da
rispettare per l'offerta all'estero  di  quote  di  fondi  comuni  di
investimento e del  servizio  di  gestione  su  base  individuale  di
portafogli di investimento. 
  3. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le
procedure per il rilascio alle societa'  di  gestione  del  risparmio
dell'autorizzazione a  prestare  negli  altri  Stati  comunitari,  le
attivita'  non  ammesse  al  mutuo  riconoscimento  e   negli   Stati
extracomunitari, i propri servizi.