Art. 43 
                Costituzione e attivita' esercitabili 
 
  1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la  costituzione
delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di  societa'  per  azioni  nel  rispetto
delle disposizioni del presente capo; 
    b) la sede legale e la direzione generale  della  societa'  siano
situate nel territorio della Repubblica; 
    c) il capitale sociale sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
    d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo abbiano i requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'
stabiliti ai sensi dell'articolo 13; 
    e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi dell'articolo 14; 
    f) lo  statuto  preveda  come  oggetto  esclusivo  l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle
proprie azioni. 
  2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina: 
    a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
stessa; 
    b)  la  documentazione  che  deve  essere  presentata  dai   soci
fondatori  unitamente  con  la  richiesta  di  autorizzazione  e   il
contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto. 
  3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del  progetto  di  atto
costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e  regolamento  e
ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 
  4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione
della societa'  ed  effettuare  i  versamenti  relativi  al  capitale
sottoscritto   entro   trenta   giorni   dalla   data   di   rilascio
dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato. 
  5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di  societa'  di
investimento  per   azioni   a   capitale   variabile   SICAV.   Tale
denominazione deve risultare in tutti  i  documenti  della  societa'.
Alla societa' di investimento a capitale variabile non  si  applicano
gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336  del  codice  civile;  non  sono
ammessi i conferimenti in natura. 
  6. La SICAV puo'  svolgere  le  attivita'  connesse  o  strumentali
indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. 
  7. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del proprio patrimonio
esclusivamente a societa' di gestione del risparmio. 
  8. Nel caso di SICAV multicomparto,  ciascun  comparto  costituisce
patrimonio autonomo, distinto a tutti gli  effetti  da  quello  degli
altri comparti.