Art. 45 
                          Capitale e azioni 
 
  1. Il capitale della SICAV e' sempre  uguale  al  patrimonio  netto
detenuto  dalla   societa',   cosi'   come   determinato   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). 
  2. Alla SICAV non si applicano gli articoli  da  2438  a  2447  del
codice civile. 
  3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere
interamente liberate al momento della loro emissione. 
  4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a
scelta del sottoscrittore. Le azioni al  portatore  attribuiscono  un
solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero  di  azioni  di
tale categoria possedute. 
  5. Lo statuto della SICAV indica le modalita' di determinazione del
valore delle azioni e del prezzo di emissione e di  rimborso  nonche'
la periodicita' con cui le azioni della SICAV possono essere emesse e
rimborsate. 
  6. Lo statuto della SICAV puo' prevedere: 
    a) limiti all'emissione di azioni nominative; 
    b)  particolari   vincoli   di   trasferibilita'   delle   azioni
nominative; 
    c) l'esistenza di piu' comparti di investimento  per  ognuno  dei
quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in  tal
caso sono stabiliti i criteri di ripartizione  delle  spese  generali
tra i vari comparti. 
  7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348,  comma  2,  2349,
2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma  3  e  2356  del
codice civile. 
  8. La SICAV non puo' emettere obbligazioni o  azioni  di  risparmio
ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie.