Art. 50 
                   Altre disposizioni applicabili 
 
  1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal  presente  capo,  si
applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. 
  2. All'offerta in Italia di  azioni  di  SICAV  estere  si  applica
l'articolo 42.