Art. 10 Dipartimenti provinciali 1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge predetta, i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria. 2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in: a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri; svolgono altresi' le funzioni gia' espletate dalle ragionerie regionali, che sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base piu' ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione; b) uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in particolare, all'erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), nonche', ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del Ministero. 3. Le ragionerie provinciali costituite presso i dipartimenti di cui al comma 1, aventi sede nel capoluogo di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, lettera a), svolgono compiti di supporto ed operativi per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, secondo le direttive del competente Dipartimento. Provvedono, in particolare, a curare i rapporti con le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e locali, le societa' locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di programmazione negoziata e gli investimenti nelle aree depresse. Propongono e attuano le iniziative e gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e collaborano al monitoraggio e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti; contribuiscono ad assicurare, a richiesta e d'intesa con le amministrazioni regionali e gli altri enti e soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e il supporto per l'esercizio da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici possono essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i dipartimenti di cui al presente articolo, anche per periodi determinati, in relazione a specifiche esigenze delle singole realta' locali ed alla necessita' di assistere le amministrazioni nelle attivita' di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza delle tecniche operative e di valutazione e verifica economica a livello locale. 4. Le strutture di cui al comma 2 sono organicamente inserite, a decorrere dalla definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall'articolo 12, nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. Il dirigente preposto al Dipartimento provinciale coordina i servizi e risponde della loro funzionalita' ai Dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza. Le ragionerie provinciali di cui al comma 2, lettera a), nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilita' che vi sono unitariamente connesse. 5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono preposti dirigenti generali di livello C.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' di seguito riportato: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo". - Per il testo del comma 4-bis, dell'art. 17 della gia' citata legge n. 400/1988, si veda in nota all'art. 6.