Art. 10
                      Dipartimenti provinciali

  1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997,
n.  59,  e  fatte  salve le eventuali modifiche che potranno derivare
dalla   riforma   delle   amministrazioni  dello  Stato  disposta  in
attuazione  della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
della  legge  predetta,  i  Dipartimenti  provinciali del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  nel  rispetto  delle
autonomie  e  delle  funzioni  delle  regioni  e  degli  enti locali,
svolgono  in  sede  locale i servizi di competenza del Ministero, con
riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.
  2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in:
    a)   ragionerie   provinciali  dello  Stato,  che  svolgono,  nei
confronti  degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato,
le  funzioni  attribuite  agli  uffici centrali del bilancio presso i
Ministeri;   svolgono  altresi'  le  funzioni  gia'  espletate  dalle
ragionerie  regionali,  che  sono  soppresse. Le funzioni relative ad
amministrazioni  decentrate  su base piu' ampia di quella provinciale
sono   esercitate   dalla  ragioneria  provinciale  avente  sede  nel
capoluogo di regione;
    b)  uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre
strutture  destinate,  in  particolare,  all'erogazione dei servizi e
allo  svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere
d)  ed e), nonche', ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti
del Ministero.
  3.  Le  ragionerie  provinciali costituite presso i dipartimenti di
cui  al  comma  1,  aventi  sede  nel  capoluogo di regione, oltre ai
compiti  di  cui al comma 2, lettera a), svolgono compiti di supporto
ed  operativi  per  l'attuazione  in  sede  locale delle politiche di
sviluppo  e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse,
secondo  le  direttive  del  competente  Dipartimento. Provvedono, in
particolare, a curare i rapporti con le regioni, gli enti locali, gli
enti pubblici regionali e locali, le societa' locali a partecipazione
pubblica,  gli  imprenditori privati e gli altri soggetti interessati
al fine di promuovere gli strumenti di programmazione negoziata e gli
investimenti  nelle aree depresse. Propongono e attuano le iniziative
e  gli  adempimenti  necessari  per  la piena utilizzazione dei fondi
strutturali  comunitari e collaborano al monitoraggio e alla verifica
dei  programmi  che  utilizzano  i  fondi predetti; contribuiscono ad
assicurare, a richiesta e d'intesa con le amministrazioni regionali e
gli   altri   enti   e   soggetti   attuatori  degli  interventi,  la
collaborazione   e   il   supporto   per  l'esercizio  da  parte  del
Dipartimento  per  le politiche di sviluppo e di coesione dei compiti
di  cui  all'articolo 4, comma 1, lettera b). I componenti del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici possono
essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i dipartimenti
di  cui  al  presente  articolo,  anche  per  periodi determinati, in
relazione  a specifiche esigenze delle singole realta' locali ed alla
necessita'   di  assistere  le  amministrazioni  nelle  attivita'  di
pianificazione,   programmazione  e  progettazione  degli  interventi
ovvero  per  diffondere  e  migliorare  la  conoscenza delle tecniche
operative e di valutazione e verifica economica a livello locale.
  4.  Le  strutture  di cui al comma 2 sono organicamente inserite, a
decorrere dalla definitiva introduzione del ruolo unico del personale
previsto  dall'articolo  12,  nel  Dipartimento  dell'amministrazione
generale,  del  personale  e  dei  servizi  del  tesoro  e  dipendono
funzionalmente  dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e
i   servizi   svolti   in  sede  locale.  Il  dirigente  preposto  al
Dipartimento  provinciale  coordina  i  servizi e risponde della loro
funzionalita'  ai  Dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza. Le
ragionerie   provinciali  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  nello
svolgimento  dei  compiti  riguardanti  la gestione del bilancio e il
rendiconto   generale   dello   Stato,   rispondono  direttamente  ed
operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito   della  necessaria  integrazione  tecnica,  giuridica  e
funzionale  dei relativi processi e delle responsabilita' che vi sono
unitariamente connesse.
  5.  Ai  dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari,
Bologna,   Cagliari,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,
Palermo,  Roma,  Torino e Venezia sono preposti dirigenti generali di
livello C.
 
           Note all'art. 10:
            -  Il  testo  dell'art.  11, comma   1, lettera a), della
          legge 15 marzo 1997, n.  59: "Delega al   Governo per    il
          conferimento  di   funzioni e compiti alle  regioni ed enti
          locali, per la riforma  della pubblica amministrazione    e
          per    la semplificazione  amministrativa",  e'  di seguito
          riportato:
            "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 luglio
          1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
            a) razionalizzare l'ordinamento  della    Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   e     dei   Ministeri,     anche
          attraverso  il   riordino,  la soppressione e   la  fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo".
            -  Per   il testo   del comma  4-bis, dell'art.  17 della
          gia' citata legge n. 400/1988, si veda in nota all'art. 6.