Art. 12
                      Ruolo unico del personale

  1.  Il  personale  del  Ministero  e' inquadrato in un ruolo unico,
articolato  in  aree  dipartimentali  e,  nel  loro ambito, in figure
professionali  che riflettono le esigenze funzionali ed operative dei
vari   servizi   ed   uffici,  nel  rispetto  delle  normative  anche
contrattuali in materia.
  2.  Entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento si procede alla graduale soppressione dei ruoli esistenti
e  all'inquadramento del personale nel ruolo unico previsto dal comma
1,  conservando,  in sede di primo inquadramento, la collocazione del
personale  nelle  aree  dipartimentali  ai  quali  si  riferiscono  i
soppressi ruoli di appartenenza.