Art. 14
                     Norme transitorie e finali

  1.  Fino  alla  piena  integrazione  dei  sistemi  informativi  del
Ministero,  e  comunque  non  oltre  il 31 dicembre 1998, i documenti
attraverso i quali le sezioni di tesoreria provinciale rendono conto,
anche  mediante  l'utilizzo  di  strumenti  e procedure informatiche,
delle  operazioni  di  entrata  e di uscita per tutte le contabilita'
loro  affidate  continuano  ad  essere  trasmessi  simultaneamente al
Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie
competenti  ed  al  Dipartimento  del  tesoro,  per l'esercizio delle
funzioni di rispettiva competenza.
  2.  Le  metodologie e i criteri di monitoraggio in materia di fondi
strutturali  comunitari sono stabiliti, anche sulla base di indirizzi
generali fissati dal CIPE, d'intesa fra i capi dei Dipartimenti della
Ragioneria  generale  dello  Stato e delle politiche di sviluppo e di
coesione e il presidente della Cabina di regia nazionale, nell'ambito
della  Conferenza  permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero
prevista dall'articolo 8.