Art. 2
                       Dipartimento del tesoro

  1.  Il  Dipartimento  del  tesoro  ha  competenza nel settore della
politica  economica  e  finanziaria.  Provvede, in particolare, nelle
seguenti materie:
    a)  analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni
ed internazionali;
    b)  affari  economici  e  finanziari comunitari e internazionali,
fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli affari esteri e del
Ministero del commercio con l'estero;
    c)   elaborazione  delle  linee  di  programmazione  economica  e
finanziaria,  in  funzione  anche  dei  vincoli  di  convergenza e di
stabilita'   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
europea;
    d)  copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione
del  debito  pubblico  e  operazioni finanziarie, nonche' analisi dei
relativi andamenti e flussi;
    e) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;
    f)  adempimenti  in  materia  valutaria  e  per  il contrasto dei
fenomeni del riciclaggio e dell'usura;
    g)  gestione  finanziaria  delle  partecipazioni  azionarie dello
Stato;  esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento
sul  mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e
relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
    h)   consulenza  per  l'attivita'  predeliberativa  del  Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE) e relativi
adempimenti   di  attuazione,  per  gli  aspetti  di  competenza  del
Dipartimento;
    i)  gestione della mobilita' interna al Dipartimento e formazione
specialistica nelle materie di competenza.
  2.  Il  dirigente  generale  preposto  al  Dipartimento  assume  la
denominazione di "Direttore generale del tesoro".