Art. 2 Dipartimento del tesoro 1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie: a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; b) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero; c) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; d) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi; e) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio; f) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura; g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria; h) consulenza per l'attivita' predeliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; i) gestione della mobilita' interna al Dipartimento e formazione specialistica nelle materie di competenza. 2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".